Art. 1.

      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, dopo la lettera s) è aggiunta la seguente:

          «s-bis) promozione e organizzazione delle attività culturali e di spettacolo»;

          b) al terzo comma, le parole: «e promozione e organizzazione di attività culturali» sono soppresse.